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Sez. 6, Sentenza n. 14580 del 09/03/2006 Cc. (dep. 27/04/2006) Rv. 233481 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006 - Estensione del vizio di motivazione - Disciplina transitoria L. n. 46 del 2006, art. 10, comma quinto - Rinvio della trattazione per eventuale proposizione di motivi nuovi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233481-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione dei ricorsi oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non trova applicazione nei procedimenti "de libertate" perché per detti procedimenti la presentazione di motivi nuovi è regolata in modo del tutto autonomo rispetto alla previsione dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., potendo avvenire, a norma dell'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen, non richiamato dalla menzionata disciplina transitoria, sino all'inizio della discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)