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Sez. 5, Sentenza n. 843 del 05/11/1980 Ud. (dep. 11/02/1981) Rv. 147555 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE IN APPELLO - RICHIESTA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN DIBATTIMENTO - TARDIVITA.*
Stato
decisa il 1980-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147555-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE IN APPELLO - RICHIESTA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN DIBATTIMENTO - TARDIVITA.*

La richiesta di riunione di processi in appello, per l'applicazione delle norme sulla continuazione, non puo essere presa in esame se sia stata avanzata per la prima volta in dibattimento, in quanto la cognizione del giudice di appello e limitata alle questioni proposte con i motivi di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)