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Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

Art. 26 Effetti della nullità

1. Se ed in quanto è stato dichiarato nullo, un disegno o modello comunitario è considerato, fin dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del disegno o modello comunitario o all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della nullità del disegno o modello comunitario non pregiudica:

  1. a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;

  2. b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in virtù del contratto.

Titolo III. Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà

Art. 27 Assimilazione del disegno o modello comunitario al disegno o modello nazionale

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, il disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

  1. a) aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento, ovvero

  2. b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

2. Nel caso di disegni o modelli comunitari registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.

3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:

  1. a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

  2. b) per i disegni o modelli comunitari registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.

4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

Art. 28 Trasferimento del disegno o modello comunitario registrato

Il trasferimento del disegno o modello comunitario registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

  1. a) su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;

  2. b) fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario;

  3. c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a questo effetto non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di iscrizione del trasferimento;

  4. d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 66 devono essere notificati al titolare del disegno o modello comunitario registrato sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare o eventualmente al suo rappresentante.

Art. 29 Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato

1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Art. 30 Esecuzione forzata

1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.

2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli comunitari registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

3. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

Art. 31 Procedure d'insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale i disegni o modelli comunitari possono essere inclusi è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

2. In caso di comproprietà di un disegno o modello comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

3. Quando un disegno o modello comunitario è incluso in una procedura d'insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 73, paragrafo 1.

Art. 32 Licenze

1. Un disegno o modello comunitario può essere concesso in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario.

3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.

4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello comunitario.

5. Se il disegno o modello comunitario è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate.

Art. 33 Opponibilità ai terzi

1. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

2. Per i disegni o modelli comunitari registrati, gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o modello comunitario registrato dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello comunitario registrato o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

4. Fino a quando negli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di insolvenza, l'opponibilità ai terzi di una procedura d'insolvenza è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui una tale procedura è stata avviata in base a disposizioni interne o a disposizioni regolamentari applicabili in questo campo.

Art. 34 La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla registrazione di un disegno o modello dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

2. Alle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario si applicano per quanto di ragione gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla iscrizione nel registro, tale formalità deve essere adempiuta all'atto della registrazione del disegno o modello comunitario.

Titolo IV. Domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario

Sezione 1. Deposito e requisiti della domanda

Art. 35 Deposito e trasmissione della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è depositata, a scelta del richiedente:

  1. a) presso l'Ufficio, ovvero

  2. b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, ovvero

  3. c) nei paesi del Benelux, presso l'ufficio dei disegni o modelli del Benelux.

2. Quando la domanda è depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l'ufficio interessato provvede ad inoltrarla all'Ufficio nel termine di due settimane dalla data del deposito. I suddetti uffici hanno facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa d'importo non superiore alle spese amministrative per la ricezione e la trasmissione della domanda.

3. Non appena gli sia pervenuta una domanda di deposito inoltrata dall'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dall'ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente indicando la data di ricevimento della domanda.

4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario, corredata eventualmente delle proposte di modifica del sistema.

Art. 36 Requisiti della domanda

1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:

  1. a) una richiesta di registrazione;

  2. b) indicazioni che permettono d'identificare il richiedente;

  3. c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. Tuttavia, se la domanda ha per oggetto un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, la rappresentazione del disegno può essere sostituita da un campione.

2. La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3. La domanda può altresì contenere:

  1. a) una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione;

  2. b) una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell'articolo 50;

  3. c) indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;

  4. d) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali esso dev'essere applicato, in funzione della classe di prodotto;

  5. e) la menzione dell'autore o del collettivo d'autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l'autore o il collettivo d'autori hanno rinunciato al diritto di essere citati.

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di registrazione e della tassa di pubblicazione. Se è presentata domanda di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la tassa per il differimento della pubblicazione sostituisce quella di pubblicazione.

5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

Art. 37 Domanda multipla

1. Più disegni e modelli possono essere riuniti in una domanda di registrazione multipla di disegni o modelli comunitari registrati. Eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni, le domande multiple sono ammesse solo se i prodotti nei quali i disegni o modelli sono destinati ad essere incorporati o ai quali sono destinati ad essere applicati appartengono tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all'articolo 36, paragrafo 4 la domanda di registrazione multipla è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Se la domanda di registrazione multipla contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, la soprattassa di pubblicazione è sostituita dalla soprattassa per il differimento della pubblicazione. Per ciascun disegno o modello addizionale le soprattasse sono ragguagliate a una percentuale delle tasse ordinarie.

3. La domanda di registrazione multipla deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione.

4. Ogni disegno o modello incluso in una domanda o registrazione multipla può essere trattato indipendentemente dagli altri ai fini del presente regolamento. Può, in particolare, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere compreso in una procedura d'insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo. Una domanda o una registrazione multiple possono essere divise in domande o registrazioni separate solo alle condizioni stabilite dal regolamento d'esecuzione.

Art. 38 Data di deposito

1. La data del deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 è depositata presso l'Ufficio dal richiedente ovvero, qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni o modelli del Benelux, la data del deposito presso tali uffici.

2. In deroga al paragrafo 1, la data di deposito di una domanda depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux che pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo la data in cui è stata depositata la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è la data alla quale detta documentazione è pervenuta all'Ufficio.

Art. 39 Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

Art. 40 Classificazione

Ai fini del presente regolamento si applica l'allegato all'accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Sezione 2. Priorità

Art. 41 Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d'utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per «deposito nazionale regolare» s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

4. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una domanda anteriore nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta alla consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto se ed in quanto risulta pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio, un diritto di priorità avente requisiti ed effetti equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 42 Rivendicazione della priorità

Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato che intenda fare valere la priorità di una domanda anteriore è tenuto a presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una di tali lingue.

Art. 44 Priorità di esposizione

1. Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato che ha esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta a termini della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 può, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità decorrente da tale data ai termini dell'articolo 43.

2. Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta esposizione dei prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato, osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

3. Una priorità di esposizione riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 41.

Titolo V. Procedimento di registrazione

Art. 45 Esame dei requisiti formali per il deposito

1. L'Ufficio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito.

2. L'Ufficio esamina se:

  1. a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché, nell'ipotesi di domanda multipla, all'articolo 37, paragrafi 1 e 2;

  2. b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l'applicazione degli articoli 36 e 37;

  3. c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

  4. d) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.

3. Le condizioni pertinenti all'esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 46 Irregolarità sanabili

1. L'Ufficio, qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi la presenza d'irregolarità che possono essere sanate, invita il richiedente a sanarle entro il termine prescritto.

2. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e se il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nel termine prescritto, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

3. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nel termine prescritto, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda.

4. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro il termine prescritto, tale fatto comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.