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Sez. L, Sentenza n. 5831 del 03/07/1987 (Rv. 454228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI, MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - FUNZIONE - DURATA DELLA PROVA SOPRATTUTTO NEI RIGUARDI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI, MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - FUNZIONE - DURATA DELLA PROVA SOPRATTUTTO NEI RIGUARDI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - DETERMINAZIONE.*

Il patto di prova - ammissibile anche nel caso di assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 - mira ad accertare, nell'espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore, non solo la sua capacità tecnica, ma anche la sua personalità professionale e morale, di cui sono componenti essenziali anche l'onestà e la diligenza. È, pertanto, necessario un certo tempo (e se occorre anche tutto il periodo previsto dalla contrattazione collettiva) ai fini di una corretta conduzione del periodo di prova, soprattutto nei riguardi di un soggetto appartenente alla categoria degli "invalidi", onde consentire a quest'ultimo di manifestare pienamente le sue sia pure limitate capacità di lavoro e di proficuo rendimento, e permettere, dall'altro lato, al datore di lavoro, di formulare una meditata valutazione. (V 3977/86, mass n 446793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)