Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 09/10/1971 (Rv. 354023 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto deve essere adempiuta a norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, al domicilio del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)