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Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 09/10/1971 (Rv. 354023 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354023-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*

L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto deve essere adempiuta a norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, al domicilio del creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)