DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (85/511/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
visto la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico al fine di accrescere la redditività dell'allevamento;
considerando che l'afta epizootica può assumere, fin dalla sua comparsa, un carattere tale da provocare mortalità e perturbazioni che potrebbero compromettere seriamente la redditività di tutto l'allevamento di ruminanti e di suini;
considerando che, non appena si sospetti la presenza della malattia, devono essere presi provvedimenti intesi a permettere una lotta immediata ed efficace contro la malattia stessa sin dal momento della sua conferma; che le autorità competenti devono modulare questa lotta in funzione del fatto che un paese ricorra o meno ad una politica di vaccinazione profilattica sulla totalità o su una parte del proprio territorio; che in talune condizioni gli stati membri che praticano una simile politica possono autorizzare che non vengano macellati gli animali dotati di una protezione immunitaria sufficiente contro il virus aftoso;
considerando che è necessario evitare il propagarsi della malattia già al suo manifestarsi e prevenirlo con un controllo preciso degli spostamenti degli animali e dell'impiego dei prodotti suscettibili di contaminazione, ed eventualmente con il ricorso alla vaccinazione;
considerando che la diagnosi della malattia e la tipizzazione del virus in causa devono essere effettuate sotto la responsabilità dei laboratori competenti, la cui coordinazione deve essere affidata ad un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;
considerando che il vaccino utilizzato nel caso di vaccinazione di urgenza deve essere controllato sul piano dell'efficacia e su quello dell'innocuità e che il coordinamento deve essere assicurato da un istituto specializzato designato dalla Comunità; che peraltro la comparsa di tipi o varianti del virus della malattia contro i quali i vaccini abitualmente impiegati nella Comunità assicurano una protezione insufficiente deve essere oggetto di particolari misure coordinate; che appare necessario, a questo fine, prevedere che gli stati membri che vaccinano elaborino piani pluriennali di vaccinazione, i quali siano oggetto di esame ed eventualmente di coordinamento comunitario;
considerando che occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione;
considerando che il regime istituito dalla presente direttiva ha un carattere sperimentale e che esso dovrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione della situazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH