Sez. 1, Sentenza n. 57 del 21/01/1966 Ud. (dep. 25/03/1966) Rv. 100958 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - 'PUNTI DELLA DECISIONÈ - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - 'PUNTI DELLA DECISIONÈ - NOZIONE.*
Ai fini di cui all'art 515 cod proc pen, per 'punti della decisioné debbono intendersi tutte quelle statuizioni in fatto e in diritto che si ricollegano al momento dispositivo della sentenza piu che al suo momento logico e sono suscettibili di essere considerate ed esaminate in modo autonomo. In tale nozione, agli effetti devolutivi dell'appello, vanno quindi comprese sia le decisioni riguardanti la sussistenza del fatto contestato e la sua qualificazione giuridica, sia le altre statuizioni in ordine alle esimenti ed alle circostanze tutte del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)