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Sez. 4, Sentenza n. 1566 del 03/05/1995 Cc. (dep. 18/05/1995) Rv. 201879 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Estinzione del reato per prescrizione o per amnistia - Diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita - Esclusione - Pluralità di reati ascritti all'imputato in unico procedimento - Dichiarazione di estinzione di alcuni reati per amnistia o prescrizione e proscioglimento per gli altri con le formule di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. - Custodia cautelare dovuta, in tutto od in parte, per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. - Domanda per l'equa riparazione - Esame nel merito - Obbligo del giudice.
Stato
decisa il 1995-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201879-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti

La equa riparazione per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia. Se, però, tali formule di proscioglimento non riguardano tutti i reati ascritti all'imputato in unico procedimento ma solo alcuni di essi mentre per gli altri, altrettanti o più gravi, vi è stato proscioglimento con le formule piene di merito di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., occorre discernere quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base dei provvedimenti restrittivi della libertà e per quale periodo della custodia cautelare, qualora questa sia stata dovuta, in tutto od in parte, all'accusa per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., la domanda per l'equa riparazione deve essere esaminata nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)