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Sez. L, Sentenza n. 10705 del 07/11/1990 (Rv. 469681 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - ONMI - IN GENERE - DIPENDENTI DELLA DISCIOLTA ONMI TRANSITATI AGLI ENTI LOCALI - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1988 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469681-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - ONMI - IN GENERE - DIPENDENTI DELLA DISCIOLTA ONMI TRANSITATI AGLI ENTI LOCALI - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1988 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*

La legge 27 ottobre 1988 n. 482 (che, disciplinando il trattamento di quiescenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed amministrazioni dello stato, stabilisce la ricongiunzione di tutti i precedenti periodi di servizio presso gli enti di provenienza ai fini della liquidazione di una sola indennità premio di fine servizio), non è applicabile - come si desume dalla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6 della stessa legge - agli ex dipendenti della disciolta o.N.M.i. Transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore. (Conf 2562/90, mass n 466258).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)