Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86
Epigrafe
Sentenza della Corte (quarta sezione)
24 febbraio 1987
Nei procedimenti riuniti 379, 380, 381/85 e 93/86,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation della Repubblica francese nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra
Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes
e
Anna Giletti (procedimento 379/85);
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine
e
Domenico Giardini (procedimento 380/85);
Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est
e
Feliciano Tampan (procedimento 381/85);
e fra
Severino Severini
e
Caisse primaire centrale d'assurance maladie (procedimento 93/86),
domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 4 e 10 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), al fine di potersi pronunciare sulla compatibilità con tale regolamento della revoca di un assegno contemplato dalla normativa francese,
LA CORTE (quarta sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: S. Hackspiel, amministratore
viste le osservazioni presentate nel procedimento 379/85
per la ricorrente nella causa principale, la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dall'avv. J. Rouvière, del foro di Parigi,
per la resistente nella causa principale, sig. ra A. Giletti, nella fase scritta del procedimento, dall'avv. J. G. Nicolas, del foro di Parigi, e nella fase orale, dall'avv. F. Agostini,
nel procedimento 380/85
per il ricorrente nella causa principale, il directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, nella fase scritta del procedimento, dal sig. H. Mauss e, nella fase orale, dall'avv. B. Peignot,
per il resistente nella causa principale, sig. D. Giardini, nella fase scritta del procedimento, dall'avv. J. le Prado, del foro di Parigi,
nel procedimento 93/86
per il ricorrente nella causa principale, sig. Severino Severini, nella fase orale, dall'avv. F. Agostini,
per la resistente nella causa principale, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie, nella fase scritta del procedimento, dall'avv. J. P. Desaché, del foro di Parigi,
nei procedimenti 379, 380 e 381/85
per il governo francese, nella fase scritta del procedimento, dal sig. G. Guillaume e dalla sig. ra S. C. de Margerie, in qualità di agenti, e, nella fase orale, dal sig. B. Botte, in qualità di agente,
nei procedimenti 379, 380, 381/85 e 93/86
per il governo italiano, dal sig. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. P. G. Ferri, in qualità di agente,
per il governo del Regno Unito, nella fase scritta del procedimento, dalla sig. ra S. J. Hay, in qualità di agente,
per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. J. Griesmar,
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale dell'8 ottobre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 gennaio 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con tre ordinanze 21 ottobre 1985, pervenute alla Corte il 28 novembre seguente, e con un'ordinanza 19 marzo 1986, pervenuta alla Corte il 3 aprile seguente, la Cour de cassation francese ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle quattro cause, e vertenti sull'interpretazione degli artt. 4 e 10 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di talune controversie relative al rifiuto, da parte degli enti regionali competenti, di versare, o di continuare a versare, l'assegno detto « assegno supplementare » a beneficiari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità e d'invalidità che si erano stabiliti in Italia. Ai termini della normativa francese, detto assegno è concesso ai titolari di prestazioni di vecchiaia o d'invalidità che siano privi di risorse sufficienti, ma viene soppresso quando trasferiscano la propria residenza fuori dal territorio della Repubblica francese.
punto 3
Risulta dagli atti di causa che l'assegno supplementare è attribuito dal Fonds national de solidarité, ente istituito nel 1956 allo scopo di promuovere la protezione degli anziani, in particolare mediante il miglioramento delle pensioni, rendite ed assegni di vecchiaia. L'assegno supplementare è finanziato dal fisco. Le condizioni per la sua concessione sono indicate nel Code de la sécurité sociale (artt. L 815-1 e seguenti).
punto 4
Le ordinanze di rinvio qualificano l'assegno supplementare come « assegno di solidarietà finanziato dal fisco, destinato a garantire in generale il minimo di sussistenza, versato in via accessoria ad un'altra prestazione, contributiva o no, attribuito in base alle condizioni economiche del richiedente, senza relazione con la sua attività professionale, e atto ad essere ripetuto, in determinati casi, a carico della successione del beneficiario ». Il giudice nazionale si è chiesto se un assegno del genere rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, di cui all'art. 4 e se, in caso affermativo, esso costituisca per l'interessato una prestazione « acquisita » ai sensi dell'art. 10 del regolamento qualora questi esca dal territorio dello Stato membro nel quale si trova l'ente debitore o qualora l'interessato cui l'assegno non sia stato ancora concesso risieda in un altro Stato membro.
punto 5
Onde ottenere chiarimenti sull'interpretazione delle suddette disposizioni, la Cour de cassation ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale:
« 1) Sull'inclusione di un assegno del tipo dell'assegno supplementare del Fonds national de solidarité, contemplato nel livre IX del Code de la sécurité sociale, nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71.
2) Sul senso e sulla portata da attribuire al termine “ acquisiti ” di cui all'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento ».
punto 6
Per quanto riguarda gli antefatti delle quattro cause ed il contenuto delle osservazioni depositate nel corso della fase scritta del procedimento si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi degli atti di causa sono ripresi in seguito solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulla prima questione
punto 7
Occorre anzitutto ricordare che il regolamento n. 1408/71 si applica alle normative degli Stati membri in materia di previdenza sociale. Ai termini dell'art. 4, n. 2, le prestazioni non contributive non sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento. Ne consegue che la qualificazione di un assegno come prestazione previdenziale soggetta al regolamento non dipende dalle modalità del suo finanziamento.
punto 8
Si deve poi osservare che la nozione di prestazione ricomprende, a norma dell'art. 1, lett. t), del regolamento, le « maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari ». Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, a norma dell'art. 4, n. 4, i provvedimenti di assistenza sociale.
punto 9
Nella sentenza 9 ottobre 1974 (causa 24/74, Biason, Race. 1974, pag. 999), la Corte ha osservato che, mentre può sembrare auspicabile, sul piano dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale, lo stabilire una netta distinzione fra i regimi legislativi che riguardano, rispettivamente, la previdenza e l'assistenza sociale, non si può escludere l'eventualità che, in ragione del campo d'applicazione soggettivo, degli scopi perseguiti e delle modalità d'attuazione, talune legislazioni nazionali possano rientrare al tempo stesso nell'una e nell'altra categoria.
punto 10
Queste considerazioni trovano applicazione nel caso di specie. Una normativa del tipo di quella su cui verte la questione pregiudiziale svolge, in realtà, una doppia funzione, che consiste, per un verso, nel garantire un minimo di mezzi di sussistenza a persone che ne hanno bisogno e, per altro verso, nel garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti.
punto 11
Una normativa del genere, in quanto attribuisca un diritto a prestazioni supplementari destinate ad integrare l'importo di pensioni del regime previdenziale, a prescindere da qualsiasi valutazione dei bisogni e delle situazioni individuali, caratteristica dell'assistenza, fa parte del regime della previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71. La circostanza che una stessa legge possa altresì contemplare benefici che possono qualificarsi assistenziali non altera, sul piano del diritto comunitario, il carattere intrinsecamente previdenziale di un assegno connesso ad una pensione d'invalidità, vecchiaia, o reversibilità, di cui esso costituisce, di diritto, una prestazione accessoria.
punto 12
Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che non esclude dall'ambito d'applicazione ratione materiae di detto regolamento un assegno supplementare versato da un Fondo nazionale di solidarietà finanziato dal fisco e concesso ai titolari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità o d'invalidità onde garantir loro il minimo di mezzi di sussistenza, purché gli interessati siano titolari di un diritto, legalmente tutelato, alla concessione di tale assegno.
Sentenza › Sulla seconda questione
punto 13
L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dispone che le rendite, prestazioni ed assegni « acquisiti » in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.
punto 14
Nella sentenza 7 novembre 1973 (causa 51/73, Śmieja, Race. 1973, pag. 1213), la Corte ha osservato che tale norma mira a favorire la libera circolazione dei lavoratori, tutelandoli contro gli inconvenienti che potrebbero conseguire dal trasferimento della residenza da uno Stato membro all'altro. Secondo detta sentenza, questa finalità implica che la tutela così garantita venga estesa anche a quei vantaggi che, pur se scaturenti da regimi previdenziali particolari, si risolvono in una maggiorazione della pensione.
punto 15
Secondo la sentenza 10 giugno 1982 (causa 92/81, Camera, Race. 1982, pag. 2213), da tali considerazioni consegue che non soltanto l'interessato conserva il diritto di fruire delle pensioni, delle rendite e degli assegni acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, anche dopo aver stabilito la propria residenza in un altro Stato membro, ma inoltre non può essergli precluso l'acquisto di un siffatto diritto per l'unico motivo ch'egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice.
punto 16
L'art. 10, n. 1, vieta infatti agli enti competenti degli Stati membri, in termini generali, di ridurre, modificare, sospendere, sopprimere o confiscare le prestazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di un altro Stato membro. Le uniche eccezioni a tale divieto sono quelle espressamente autorizzate dalla normativa comunitaria.
punto 17
Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 10, del regolamento n. 1408/71, va interpretato nel senso che non si può negare l'insorgere o il permanere del diritto alle prestazioni, rendite ed assegni contemplati da detta disposizione per l'unico motivo che l'interessato non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'ente debitore.
Sentenza › Sulle spese
punto 18
Le spese sostenute dal governo francese, dal governo italiano, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quarta sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de cassation francese, con ordinanze di rinvio 21 ottobre 1985 e 19 marzo 1986, dichiara:
1) L'art. 4, n. 4, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, va interpretato nel senso che non esclude dall'ambito d'applicazione ratione materiae di detto regolamento un assegno supplementare corrisposto da un Fondo nazionale di solidarietà, finanziato dal fisco e concesso ai titolari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità o d'invalidità onde garantire loro il minimo di sussistenza, purché gli interessati siano titolari di un diritto, legalmente tutelato, alla concessione di tale assegno.
2) L'art. 10 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che non si può negare l'insorgere o il permanere del diritto alle prestazioni, rendite ed assegni contemplati da detta disposizione per l'unico motivo che l'interessato non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'ente debitore.
Firme
Kakouris
Koopmans
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 febbraio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quarta sezione
C. Kakoúris