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Sez. 2, Sentenza n. 16352 del 29/02/2024 Ud. (dep. 18/04/2024) Rv. 286295-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Giudizio di bilanciamento tra circostanze - Applicabilità alle sole circostanze riguardanti il reato ritenuto più grave - Sussistenza - Eccezioni - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286295-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).

Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)