Sez. 5 - , Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018 (Rv. 646922 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Preventiva comunicazione dell’esito del controllo – Necessità - Meri errori materiali – Esclusione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
L’emissione della cartella di pagamento con le modalita` previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, puo` costituire mera irregolarità, non incidente sulla validita` della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis com. 3, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)