Sez. 6, Sentenza n. 12046 del 01/10/1982 Ud. (dep. 18/12/1982) Rv. 156707 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ATTRIBUIBILITÀ DELL'ATTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITÀ.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ATTRIBUIBILITÀ DELL'ATTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITÀ.*
"perché sia configurabile il delitto di interesse privato in atto di ufficio (art. 324 cod. pen.) si richiede che il pubblico ufficiale abbia posto in essere, sia pure in modo non valido, un atto attribuibile alla pubblica amministrazione. Tale ipotesi di reato non ricorre, pertanto, quando il Presidente di un seggio elettorale, assegni ad un candidato un numero di voti superiore al reale dovendosi, in tal caso, ravvisare unicamente il delitto di falso di cui all'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. (V mass n 147035; (V mass n 146780; (V mass n 144530; (V mass n 144531; (Conf mass n 144529).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)