Sez. 3, Sentenza n. 1600 del 19/09/1970 (Rv. 347509 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - IPOTIZZABILITA DI ALTRI CASI - PRESUPPOSTI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - IPOTIZZABILITA DI ALTRI CASI - PRESUPPOSTI.*
La radicale nullita o inesistenza giuridica della sentenza e prevista dalla legge (art 161 comma secondo cod proc civ) solo in dipendenza della mancata sottoscrizione del giudice e se a questa possono aggiungersi altre ipotesi, esse devono sempre risalire ad un difetto di requisiti essenziali, tali da rendere la sentenza inidonea a produrne qualunque effetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)