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Sez. 3, Sentenza n. 1600 del 19/09/1970 (Rv. 347509 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - IPOTIZZABILITA DI ALTRI CASI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347509-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - IPOTIZZABILITA DI ALTRI CASI - PRESUPPOSTI.*

La radicale nullita o inesistenza giuridica della sentenza e prevista dalla legge (art 161 comma secondo cod proc civ) solo in dipendenza della mancata sottoscrizione del giudice e se a questa possono aggiungersi altre ipotesi, esse devono sempre risalire ad un difetto di requisiti essenziali, tali da rendere la sentenza inidonea a produrne qualunque effetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)