Sez. 1, Sentenza n. 2915 del 09/09/1968 (Rv. 335667 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA - NORME DISCIPLINANTI LE ASSICURAZIONI SULLA VITA - APPLICABILITA - NORMA DEL 2 COMMA DELL'ART. 1919 COD. CIV. - ESTENSIONE- EQUIPARAZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI A QUELLA CONTRO I DANNI - ESCLUSIONE - DIFFERENZE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA - NORME DISCIPLINANTI LE ASSICURAZIONI SULLA VITA - APPLICABILITA - NORMA DEL 2 COMMA DELL'ART. 1919 COD. CIV. - ESTENSIONE- EQUIPARAZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI A QUELLA CONTRO I DANNI - ESCLUSIONE - DIFFERENZE.*
L'Assicurazione facoltativa contro gli infortuni e affine a quella sulla vita e, pertanto, vanno ad essa applicate, in relazione a singole fattispecie, le norme generali della Assicurazione sulla vita ed in particolare la norma del secondo comma dell'art. 1919 cod. civ.. nell'ampia categoria degli eventi attinenti alla vita umana di cui e cenno nell'art. 1882 cod. civ., debbono ritenersi, infatti, ricompresi l'infortunio e la disgrazia accidentale che abbiano come conseguenza dannosa la lesione dell'integrita fisica dell'individuo e che, percio, cagionino a costui una invalidita temporanea o permanente. L'Assicurazione contro gli infortuni non e, invece, equiparabile a quella contro i danni, stante la sostanziale differenza di contenuto che l'una presenta di fronte all'altra. Mentre nell'Assicurazione contro i danni, il danno viene considerato in riferimento a cose materiali ed inanimate, suscettibili di proprieta e soggette percio, per se stesse, ad una obiettiva valutazione economica, nell'Assicurazione contro gli infortuni e le disgrazie accidentali, quello che viene in considerazione e il corpo umano, nella sua interezza e nelle sue singole componenti, e cioe un bene tutt'affatto particolare, rispetto al quale, per la considerazione etica che i paesi civili hanno della vita umana, non e configurabile un puro e semplice contratto d'indennita come efficace strumento di riparazione del danno prodottosi. (nella specie e stato ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto la nullita di una polizza di Assicurazione cumulativa contro gli infortuni, comprendente tutti i rischi del gioco del calcio ed i rischi extraprofessionali, connessi alle comuni contingenze della vita, cui fossero andati incontro i giocatori di una squadra di calcio, posto che detta polizza era stata sottoscritta dall'associazione calcistica e non anche dai singoli giocatori).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)