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Sez. 2, Sentenza n. 575 del 02/04/1965 (Rv. 311056 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ASSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1965-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311056-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ASSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Il singolo condomino puo procedere alla locazione della cosa comune anche senza l'espresso assenso degli altri condomini, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume compiuto nell'interesse di tutti i condomini, salva prova in contrario. (Conf. 1133/62, 2916/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)