Sez. 2, Sentenza n. 575 del 02/04/1965 (Rv. 311056 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ASSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ASSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Il singolo condomino puo procedere alla locazione della cosa comune anche senza l'espresso assenso degli altri condomini, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume compiuto nell'interesse di tutti i condomini, salva prova in contrario. (Conf. 1133/62, 2916/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)