Sez. 3, Sentenza n. 2572 del 05/12/1970 (Rv. 348924 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - NULLITA PROCEDURALI - ECCEPIBILITA NEL PROCESSO ESECUTIVO - NECESSITA - SUCCESSIVA AZIONE RISARCITORIA - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - NULLITA PROCEDURALI - ECCEPIBILITA NEL PROCESSO ESECUTIVO - NECESSITA - SUCCESSIVA AZIONE RISARCITORIA - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'Azione di nullita contro la procedura esecutiva deve esser fatta valere nel giudizio di espropriazione forzata e, pertanto, e preclusa un'autonoma Azione della parte interessata, mediante separato giudizio. (nella specie il debitore esecutato, chiusosi il processo esecutivo nel corso del quale era stato venduto forzatamente un suo immobile, aveva successivamente convenuto in giudizio il creditore aggiudicatario, ex art 2043 cod civ, per fatto illecito costituito da pretese irregolarita, omissioni e violazioni della legge processuale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)