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Sez. 6, Sentenza n. 2481 del 21/06/1995 Cc. (dep. 24/08/1995) Rv. 202327 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Condizioni di applicabilità | Pena edittale - Statuizioni contenute in eventuali sentenze di condanna - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie: pronuncia che ha escluso un aggravante ad effetto speciale.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202327-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Condizioni di applicabilità

Il disposto dell'art. 278 cod. proc. pen. sta a significare che, ai fini della determinazione della pena in vista dell'applicazione di una misura personale coercitiva, si debba far riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato così come contestato, senza considerazione di sorta per fasi processuali ovvero per statuizioni contenute in eventuali sentenze di condanna. Tale ultimo assunto però attiene alle statuizioni della sentenza le quali riguardano esclusivamente la pena e non incidono invece nella qualificazione giuridica del reato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ai fini della determinazione della pena utile per il calcolo della durata della custodia cautelare si dovesse tenere conto della pronuncia del Giudice del riesame che aveva escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)