diritto.io

Regolamento (CE) N. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Testo in vigore al

Art. 38 Disposizioni particolari concernenti i pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui la struttura del regime di pagamenti supplementari renda inopportuna l'applicazione di dette disposizioni, gli Stati membri prevedono modalità atte a garantire un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente regolamento.

Art. 39 Disposizioni particolari concernenti la relazione di controllo

1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, la relazione di controllo di cui all'articolo 28 del presente regolamento viene integrata dalle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2003.

2.

Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all'articolo 36, paragrafo 1, la relazione di controllo di cui all'articolo 28 può consistere in un'indicazione, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo.

Per quanto riguarda i controlli a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, la relazione menziona tra l'altro i numeri di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.

3. Per quanto riguarda il controllo di cui all'articolo 37, la relazione di controllo può limitarsi all'elenco degli animali controllati.

4. Qualora i controlli in loco realizzati ai sensi del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2003 sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

§ IV. Controlli in loco relativi alle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari

Art. 40 Controlli in loco relativi alle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari

Sono effettuati controlli in loco riguardo alle condizioni di ammissibilità, in particolare sulla base della contabilità dell'agricoltore o di altri registri.

Capo III. Controlli relativi alla condizionalità

Sezione I. Disposizioni comuni

Art. 41 Principi generali e definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono i principi generali e le definizioni seguenti:

  1. a) «infrazione ripetuta»: l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;

  2. b) la «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

  3. c) la «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

  4. d) la «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Art. 42 Autorità di controllo competente

1.

Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato.

Sezione II. Controlli amministrativi

Art. 43 Controlli amministrativi

A seconda dei requisiti, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere taluni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al requisito, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III. Controlli in loco

Art. 44 Percentuale minima di controlli

1.

In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 dei quali l'autorità di controllo competente in questione è responsabile.

Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma.

2. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni in un dato campo di condizionalità, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere nel periodo di controllo successivo.

Art. 45 Selezione del campione di controllo

1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell'articolo 44 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

2. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 44, scegliendo il campione tra gli agricoltori già selezionati ai sensi degli articoli 26 e 27 ai quali si applicano i requisiti o le norme in questione.

3.

In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.

In tal caso:

  1. a) qualora, sulla base dell'analisi dei rischi a livello delle aziende, l'autorità di controllo competente concluda che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentino un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, essa può sostituire con i non beneficiari gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto. Anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale indicata al primo comma. Le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;

  2. b) se è più efficace, anziché a livello delle aziende agricole, l'autorità di controllo competente può svolgere l'analisi dei rischi a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori. In tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all'articolo 44.

4. L'autorità di controllo competente può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora ciò renda più efficace il sistema di controllo.

Art. 46 Determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme

1. Se del caso, il rispetto dei requisiti e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla legislazione applicabile al requisito o alla norma in questione.

2. Negli altri casi, se opportuno, la determinazione si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Art. 47 Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 44, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa è responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti e alle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

Art. 48 Relazione di controllo

1.

Ogni controllo in loco ai sensi del presente capitolo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per il controllo a norma dell'articolo 45 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

  1. a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

    1. i) l'agricoltore selezionato per il controllo in loco;

    2. ii) le persone presenti;

    3. iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

  2. b) una parte in cui sono riportati separatamente i controlli svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

    1. i) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco;

    2. ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;

    3. iii) i risultati dei controlli;

    4. iv) le norme e gli atti in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;

  3. c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con indicazione dei fattori che produrrebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare. Qualora le disposizioni relative al requisito o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di una nuova norma, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)19 o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme minime di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/199920.

2. L'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

3.

Fatta salva ogni disposizione particolare della legislazione applicabile ai requisiti e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore entro un mese dal suo completamento.

Titolo IV. Base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni

Capo I. Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I. Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie

Art. 49 Principi generali

1.

Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:

  1. a) superfici ai fini del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni a esse pertinenti;

  2. b) superfici soggette a un diverso tasso di aiuto;

  3. c) superfici ritirate, dichiarate nell’ambito dei regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se applicabile, superfici ritirate soggette a un diverso tasso di aiuto;

  4. d) superfici foraggere dichiarate ai fini dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  5. e) superfici foraggere diverse dal pascolo e dalle superfici adibite alla coltura di seminativi ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;

  6. f) superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;

In deroga alla lettera b), e ai fini della lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei differenti diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

2.

Qualora la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico sia inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all’aiuto debbano essere restituiti alla riserva nazionale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1 e dell’articolo 42, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, si procede secondo le modalità seguenti:

  1. a) si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all'aiuto aventi il valore più alto;

  2. b) i diritti all’aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso.

Ai fini del presente paragrafo, i diritti di ritiro e altri diritti all’aiuto sono trattati separatamente.

3. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto a titolo di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Art. 50 Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

1. Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

2. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicarsi una volta determinata la superficie reale conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore.

3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

4. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, in relazione ai diritti di ritiro ai fini della definizione di «superficie determinata» di cui all’articolo 2, punto 22), si procede secondo le seguenti modalità:

  1. a) qualora un agricoltore non dichiari tutta la sua superficie al fine di attivare i diritti di ritiro a sua disposizione ma dichiari, contemporaneamente, una superficie corrispondente per l’attivazione di altri diritti, si considera che tale superficie sia dichiarata superficie ritirata e non superficie determinata ai fini del gruppo di colture di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) qualora si constati che superfici dichiarate come superfici ritirate in realtà non lo sono, tali superfici sono considerate come non determinate.

5. Per quanto riguarda le superfici dichiarate ai fini del premio specifico alla qualità per il frumento duro in conformità dell’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del supplemento per il frumento duro e dell’aiuto specifico di cui all’articolo 105 dello stesso regolamento, e qualora sia stabilita una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, la superficie viene determinata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, per il quale l'agricoltore ha fornito una prova di utilizzazione, per il quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro stabilito dallo Stato membro nella zona di produzione in questione.

6. La superficie massima ammissibile ai pagamenti per gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti per superficie per i seminativi, in conformità del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolata sulla base della superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie determinata oggetto di ritiro, sono ridotti soltanto fino al livello corrispondente alla superficie necessaria per la produzione di 92 tonnellate di cereali.

7. Qualora l’agricoltore non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come indicato all’articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Art. 51 Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

1.

Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, a eccezione di quelli per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata conformemente all’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma inferiore al 20 % della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

2.

Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica di aiuto, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l'aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, non è concesso per l’anno civile considerato.

Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

3. Ai fini del presente articolo, qualora un agricoltore che presenta domanda di aiuto per le colture energetiche conformemente all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiara superfici come ritirate dalla produzione, conformemente all’articolo 55, lettera b) o all’articolo 107 paragrafo 3, primo trattino dello stesso regolamento, non consegni il quantitativo previsto di una qualunque materia prima agricola, si considera che non abbia adempiuto ai suoi obblighi per quanto riguarda le parcelle destinate alle colture energetiche o ritirate dalla produzione in relazione a una superficie calcolata moltiplicando la superficie coltivata e da lui utilizzata per la produzione di materie prime per la percentuale delle mancate consegne della materia prima in questione.

Art. 52 Riduzioni in relazione alle domande di aiuto per le patate da fecola e le sementi

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola di cui al capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2.

Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi di cui al capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a inadempienza intenzionale dell’agricoltore, l'importo totale dell'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non viene erogato.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Art. 53 Dichiarazione eccessiva intenzionale

Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5 nel quadro dei regimi di aiuto in questione non è concesso per l'anno civile considerato.

Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Art. 54 Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi

1. Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate dall’agricoltore, come previsto dall’articolo 31, lettera b), punto iii), l’aiuto da pagare per le specie interessate, una volta applicate le eventuali riduzioni di cui all’articolo 52, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % e inferiore al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Qualora i quantitativi non commercializzati siano superiori al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

2. Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, non viene concesso alcun aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in corso e di quella successiva.

Art. 55 Calcolo delle superfici foraggere per i premi di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1. L'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 1 e l’articolo 53 si applicano al calcolo della superficie foraggera ai fini della concessione dei premi di cui all’articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Qualora venga riscontrata una differenza superiore al 50 % fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, l’agricoltore, nel quadro delle domande di aiuto presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno civile in cui è avvenuto l’accertamento, è escluso ancora una volta a concorrenza di una superficie foraggera pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se la superficie da escludere non può essere portata integralmente in detrazione entro tale periodo, il saldo restante viene annullato.

3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se la superficie dichiarata ha dato luogo o avrebbe dato luogo alla concessione di un aiuto di importo superiore.

Art. 56 Calcolo delle superfici foraggere in relazione al pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1. I pagamenti per l'estensivizzazione di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non possono essere concessi per un numero di animali superiore a quello per il quale possono essere corrisposti i premi di cui all'articolo 131 di detto regolamento, una volta applicato l'articolo 55 del presente regolamento.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, la superficie foraggera corrispondente è determinata in conformità dell'articolo 50.

Se non è superato il coefficiente di densità massimo in rapporto alla superficie così determinata, l'importo del pagamento per l'estensivizzazione viene calcolato in base alla superficie determinata.

Se viene superato il coefficiente di densità massimo, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo dei regimi di aiuti di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in virtù delle domande da lui presentate nel corso dell'anno civile considerato, viene ridotto del 50 % dell'importo che l'agricoltore ha ricevuto o avrebbe altrimenti ricevuto a titolo di premio all'estensivizzazione.

3. Tuttavia, ove la differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulti da irregolarità commesse intenzionalmente e sia stato superato il coefficiente di densità massimo relativo alla superficie determinata, non è concessa la totalità dell'importo di cui al paragrafo 2. In tal caso si applica l'articolo 53, secondo comma.

Sezione II. Premi per animali

Art. 57 Base di calcolo

1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è limitato al massimale fissato per l'agricoltore in questione.

2. In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

3.

Fatti salvi gli articoli 59 e 60, qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Tuttavia, se l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per il numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

4.

Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

  2. b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

L'articolo 19 si applica in relazione alle iscrizioni e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Art. 58 Sostituzioni

1. I bovini presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 125 o dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché le vacche da latte, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 4 dello stesso regolamento, possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.

2.

Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Tuttavia, ove uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, esso può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma sostituiscano le informazioni da trasmettere alle autorità competenti.

3. Se l'agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se non vi sono differenze nel livello di aiuto versato, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre per le quali viene presentata domanda di aiuto conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere sostituite durante il periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza perdita del diritto al pagamento dell'aiuto oggetto della domanda.

4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di cinque giorni lavorativi dopo la sostituzione.