Sez. 5, Sentenza n. 12162 del 30/05/2014 (Rv. 631101 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Presupposti - Forza maggiore - Significato - Mancata produzione del ricorso introduttivo sottoscritto - Inconfigurabilità del suddetto presupposto - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE
In tema di revocazione, l'ipotesi prevista dall'art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte, sicché non è configurabile nel caso di omessa produzione in giudizio del ricorso introduttivo personalmente sottoscritto dal contribuente, sul quale incombe l'onere di controllarne l'effettivo deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)