Sez. 1 - , Sentenza n. 12708 del 10/05/2023 (Rv. 667755 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Revisione - Decorrenza del nuovo importo - Poteri del giudice.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo, fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)