Revisione della disciplina del contenzioso tributario
Testo in vigore al
Capo I. Delle commissioni tributarie
Sezione I. Competenza delle commissioni tributarie
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 54610
Sezione II. Commissioni tributarie di primo e di secondo grado
Art. 2 Commissioni tributarie di primo grado
1. Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.
2. La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso e' proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio e' proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.
4. Il presidente della commissione e' scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
5. La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione e' demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.
6. L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
7. Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni. Quando i membri da nominare fra quelli designati dai comuni sono piu' di tre la scelta non puo' cadere per piu' di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.
8. Alle nomine provvede in conformita' il Ministro per le finanze con proprio decreto.
9. Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.9
Art. 3 Commissioni tributarie di secondo grado
1. Le commissioni di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio della provincia.
2. Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, composta
ciascuna di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri.
3. Il presidente della commissione, i presidenti di sezione ed i vice
presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo.
4. Il presidente della commissione presiede l'unica o la prima sezione.
5. La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dal consiglio provinciale.
6. Il consiglio provinciale provvede alle designazioni per un numero triplo di quello dei membri da nominare.
7. Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza del consiglio provinciale sono effettuate dal consiglio regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dal consiglio provinciale di Trento e dal consiglio provinciale di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dai consigli dei consorzi stessi.
8. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della corte di appello.
9. L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente della corte di appello ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
10. Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente della corte di appello ed alle nomine provvede in conformita' il Ministro per le finanze con proprio decreto.
11. Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.9
Sezione III. Disposizioni comuni alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
Art. 4 Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie
1. I componenti delle commissioni di primo e di secondo grado debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere di buona condotta;
d) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di eta';
e) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di 20 grado di qualsiasi tipo;
f) avere la residenza in uno dei comuni della circoscrizione per la commissione di primo grado e della provincia per la commissione di secondo grado;
g) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.9
Art. 5 Incompatibilita'
1. Non possono far parte delle commissioni tributarie, finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel, gettito dei tributi indicati all'art. 1 nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei corpi di polizia in attivita' di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
l) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
2. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezioni i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.
3. Nessuno puo' far parte di piu' di una commissione.9
Art. 6 Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 5;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;
d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;
e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;
f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante.
2. La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze.9
Art. 7 Composizione delle sezioni
1. All'inizio di ogni anno il presidente della commissione, con suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni.
2. Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due membri.9
Sezione IV. Commissione tributaria centrale
Art. 8 Commissione tributaria centrale
1. La commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.
2. Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
3. All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.
4. Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio e' presieduto dal membro piu' anziano.
5. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro piu' anziano della rispettiva sezione.
7. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine, dall'eta'.9
Art. 9 Componenti della commissione tributaria centrale
1. I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il 72ª anno di eta':
a) magistrati della corte di cassazione;
b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;
c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;
d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;
e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;
f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.
2. Possono, altresi', far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.
3. Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65ª anno d'eta'.
4. I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.
5. Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.
6. Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.
7. Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.9
Sezione V. Disposizioni comuni generali
Art. 10 Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie
1. I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
2. Essi restano in carica a tempo indeterminato. Quando si rendono necessarie sostituzioni di componenti deceduti o comunque cessati dall'ufficio, si osserva il procedimento di cui agli articoli 2, 3 e 9.
3. I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
4. Durante l'incarico i componenti delle commissioni tributarie non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie.9
Art. 11 Giuramento
1. I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".
2. Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.
3. Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri e' ricevuto dal presidente della commissione, che abbia gia' giurato.
4. Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.
5. I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il
tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.9
Art. 12 Compensi ai componenti delle commissioni tributarie
1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.
2. La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado e' stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attivita' da ciascuno portato nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.
3. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.
4. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze.
5. Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.39
Capo II. Segreterie delle commissioni tributarie
Art. 13 Segreterie delle commissioni tributarie
1. Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarne sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
2. Ad ogni segreteria e' addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.
3. Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province.
4. Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione.
5. Presso la commissione centrale e' istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze potra' essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della commissione centrale.9
Art. 13-bis Personale delle segreterie
1. L'impiegato avente qualifica di livello piu' elevato o, a parita' di livello, con maggiore anzianita' nella stessa, e' responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 13 e dall'art. 14 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, puo' chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.
2. Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:
a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;
b) svolgimento delle attivita' concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonche' cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;
c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;
d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;
e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.
3. Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta.
4. Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria puo' affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249.9
Art. 14 Compensi al personale di segreteria
1. Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduita' e rendimento e' concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non puo' essere superiore al dieci per cento dello stipendio.
2. Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta.
3. Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale.9
Capo III. Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie
Sezione I. Procedimento di primo grado
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546910