Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali
Testo in vigore al
Art. 8
1. Il servizio di salariato statale in qualunque tempo prestato e' calcolabile nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal presente decreto, anche quando il salariato statale ottenga la nomina ad impiego civile o militare contemplato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, e relative estensioni e modificazioni, sebbene la nomina, stessa sia avvenuta senza che egli abbia conseguito la qualita' di operaio permanente o di incaricato stabile.
2. Qualora alla data della nomina ad impiego civile o militare non sia stata in tutto o in parte soddisfatta la ritenuta straordinaria di cui all'art. 3 del presente decreto, essa verra' applicata sullo stipendio ed ove occorra sulla pensione diretta o sulla indennita', a norma del terzo comma del predetto articolo 3.
3. Quando il salariato statale abbia acquisito diritto a pensione od indennita' per una volta tanto, prima della nomina ad impiego civile o militare, e' ammessa la ricongiunzione dei servizi ai termini degli articoli 28 e 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
4. In relazione ai versamenti per iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, effettuati durante il servizio di salariato statale valutato per la pensione civile o militare, verra' imputata su questa la corrispondente quota di pensione d'invalidita' e vecchiaia determinata nei modi stabiliti dagli articoli 18 e seguenti del presente decreto.
Art. 9
1. Hanno diritto a conseguire la pensione gli operai permanenti e gli incaricati stabili quando abbiano almeno venti anni di servizio calcolabile ai termini del presente decreto, escluse le campagne di guerra e gli altri aumenti di favore, e si trovino in uno dei casi seguenti:
a) siano stati collocati a riposo, su domanda, avendo compiuto 40 anni di servizio utile a pensione;
b) siano cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dai rispettivi regolamenti;
c) siano cessati dal servizio per infermita' debitamente accertata che li abbia resi permanentemente inabili a continuarlo ;
d) siano stati comunque licenziati, tranne che per assenze arbitrarie o per loro volonta';
e) siano stati espulsi, salvo il disposto dell'articolo 29.
Art. 10
1. Hanno diritto a conseguire una indennita' per una volta tanto in luogo di pensione gli operai permanenti e gli incaricati stabili che, trovandosi in uno dei casi previsti dalle lettere b), c), d), e), dell'art. 9, contino meno di 20 e almeno 10 anni di servizio calcolabile giusta l'articolo stesso.
Art. 11
1. La pensione annua dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile che conti 20 anni di servizio e' ragguagliata 120 volte la media giornaliera delle paghe normali ed eccezionali attribuitegli nell'ultimo triennio di servizio, esclusi gli aumenti dichiarati per legge non utili a pensione.
2. Detto moltiplicatore e' aumentato di sei unita' per ogni anno di servizio utile oltre i venti.
3. La pensione non puo' superare l'importo di 240 volte la media giornaliera suddetta, ne' essere inferiore a L. 900 annue.
4. E' abolito l'aumento di favore di un quinto sulla pensione dei capi operai della guerra e della marina con 12 anni di grado.
Art. 12
1. L'indennita' per una volta tanto dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile, che conti 10 anni di servizio, e' ragguagliata a 20 volte la media giornaliera di cui al precedente articolo 11.
2. Detto moltiplicatore e' aumentato di 20 unita' per ogni anno di servizio utile oltre i primi 10 anni.
Art. 13
1. Agli effetti dei precedenti due articoli e del successivo articolo 19 si considera paga giornaliera degli incaricati stabili la trentesima parte della loro retribuzione mensile, esclusi gli aumenti dichiarati per legge non utili a pensione.
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 GENNAIO 1947, N. 15
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 GENNAIO 1947, N. 15
Art. 16
1. Agli effetti della determinazione della durata del servizio effettivo ed utile, ove non sia diversamente disposto, il tempo eccedente gli anni interi e' computato per un anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi; altrimenti non si calcola.
Art. 17
1. Per determinare la paga media giornaliera, base della pensione o indennita', l'ultimo triennio e' quello anteriore al giorno dell'effettiva cessazione dal servizio, comprendendo in esso triennio le interruzioni che non hanno prodotto perdita di anzianita' agli effetti degli aumenti delle paghe giornaliere o delle retribuzioni mensili. Le altre interruzioni retrotraggono la data di inizio del triennio.
2. Nel caso di allontanamento dal servizio per rinvio a giudizio penale, se questo si chiuse senza riammissione, ne' vi fu corresponsione di paga, il triennio si calcola risalendo dalla data dell'allontanamento.
3. Nel triennio cosi' stabilito la paga media e' rappresentata da quella raggiunta al principio dello stesso triennio, se non ha subito variazioni fino alla cessazione dal servizio. Se vi furono variazioni in piu' o in meno, la media si determina prendendo per base le singole paghe attribuite, anche se non percette, ed il corrispettivo numero di mesi, computando per mese intero le frazioni eccedenti i 15 giorni e trascurando le frazioni minori.
4. Nel calcolo di tali frazioni il mese si considera di 30 giorni.
5. Ove manchino i 36 mesi di servizio di operaio permanente o di incaricato stabile, se non vi fu variazione di paga, questa si considera come paga dell'ultimo triennio. Se vi fu variazione di paga, la media e' proporzionale alle paghe e al numero dei mesi durante i quali le paghe furono attribuite. Nel computo della paga giornaliera non si tien conto del maggior compenso per lavoro straordinario o per cottimo.
Art. 18
1. Se la decorrenza della pensione statale coincide con quella della pensione d'invalidita' e vecchiaia e nessun contributo alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e' stato effettuato o e' da presumersi ai sensi del successivo art. 19 effettuato per servizi non statali e tutto il servizio con assicurazione obbligatoria alla Cassa sia valutabile anche parzialmente per la pensione di Stato, si deduce senz'altro da questa l'effettivo ammontare della pensione liquidata dalla Cassa in base ai contributi obbligatori.
2. Nessuna deduzione e' da fare sulle pensioni di riversibilita', sulle indennita' in luogo di pensione e sugli indennizzi di licenziamento.
Art. 19
1. Se, pur coincidendo le decorrenze delle due pensioni, il salariato abbia servizi effettivi o presunti non resi allo Stato con assicurazione obbligatoria alla Cassa Nazionale. Ai termini del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 603 e successive modificazioni od il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia in tutto o in parte valutabile per la pensione di Stato, da questa verra' dedotta una parte della pensione d'invalidita' o vecchiaia, calcolata con le norme seguenti:
a) Contemporaneamente alla liquidazione della pensione di Stato viene determinato l'ammontare della pensione che sarebbe a carico della Cassa Nazionale in base ai soli contributi commisurati alle paghe giornaliere, attribuite da tabelle organiche o da contratti di lavoro, e corrispondenti ai successivi periodi di servizio valutabile in tutto o in parte per la pensione di Stato. A tali contributi si applicano i coefficienti di cui all'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
b) Il tempo dal compimento del 18° anno di eta', fino al giorno della effettiva assunzione come salariato statale si presume tempo di servizio non statale con assicurazione alla Cassa. Non si tiene alcun conto del tempo precedente al compimento del 18° anno di eta'.
Conseguentemente, quando il servizio statale e' cominciato dopo il 18° anno di eta', il coefficiente del 66 per cento e' applicabile per il servizio statale compreso tra il compimento del 18° e del 23° anno di eta', il coefficiente del 50 per cento per il servizio statale compreso fra il compimento del 23° e del 28° anno di eta', ed il coefficiente del 25 per cento per il servizio statale successivo.
2. I suddetti periodi, per l'applicazione dei coefficienti, decorrono invece dal 1° luglio 1920 per i salariati che a tale data avevano superato l'eta' di 18 anni, con esclusione dei periodi di servizio resi allo Stato tra detta data e il 1° gennaio 1926, durante i quali i salariati non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria. Si escludono parimenti i detti periodi di servizio per coloro che abbiano compiuto l'eta' di 18 anni dopo il 1° luglio 1920, ma prima del 1° gennaio 1926.
c) Per stabilire il numero dei contributi di cui alla lettera
A) afferenti i singoli coefficienti, si sommano separatamente i rispettivi periodi di servizio statale, e per ogni anno intero di servizio si calcolano 48 contributi settimanali, per ogni mese intero 4 contributi settimanali, per le frazioni di mese le settimane intere, trascurando l'ultima frazione. Gli importi dei contributi di ciascun periodo, moltiplicati per il rispettivo coefficiente, daranno nel loro complessivo ammontare la parte di pensione d'invalidita' e vecchiaia da dedurre dalla pensione statale.
d) Agli effetti della determinazione della suddetta quota di diffalco, si considerano versati e si calcolano i contributi corrispondenti ai singoli periodi di servizio riconosciuti in tutto o in parte utili per la pensione, comprese le interruzioni non producenti perdita di anzianita'. Si escludono invece il servizio militare che abbia dato luogo a licenziamento, gli aumenti di favore per le campagne di guerra, per i lavori insalubri e simili, e tutti i servizi che non comportano versamenti di contributi alla Cassa.
3. L'accertamento dei periodi di assicurazione obbligatoria anteriore al 1° gennaio 1926 agli effetti del capoverso della lettera b) del presente articolo, sara' fatto dalle amministrazioni da cui i salariati dipendono subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, con iscrizione sulle relative matricole ai termini dell'art. 4 del Regio decreto 14 maggio 1925, n. 666.
Art. 20
1. Se le decorrenze delle due pensioni non coincidono, nel liquidare la pensione di Stato sara' determinata, nei modi indicati dal precedente articolo, la quota da dedursi dalla pensione statale a cominciare dalla data da cui verra' corrisposta la pensione di invalidita' e vecchiaia e in ogni caso dal compimento del 65° anno di eta' o da quell'altro limite di eta' che venisse in appresso stabilito dalla legge.
2. La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e' tenuta, sotto la propria responsabilita', a segnalare al Ministero delle finanze l'avvenuta liquidazione della pensione prima del compimento del limite di eta'. A tale effetto sara' data comunicazione alla Cassa di una copia del decreto di concessione della pensione statale.
3. La detrazione di cui al 1° comma non ha luogo o viene protratta, quando l'interessato dimostri di non aver acquisito diritto a pensione da parte della Cassa, o che il godimento della pensione stessa debbo cominciare oltre il limite di eta' suindicato.
4. In ogni caso l'ammontare della pensione teorica da dedurre dalla pensione statale non deve superare, quello della pensione effettiva che contemporaneamente o in seguito venga liquidata dalla Cassa.
Art. 21
1. Se il salariato, avvalendosi della facolta' accordatagli dall'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ottenga l'anticipata liquidazione della pensione con la decurtazione ivi prevista, la Cassa Nazionale dovra' darne parimenti avviso al Ministero delle finanze affinche' questo a sua volta dalla pensione statale possa eseguire l'anticipata deduzione della pensione d'invalidita' e vecchiaia calcolata nei modi stabiliti dall'art. 19.
2. In tal caso la parte di pensione da dedurre verra' proporzionalmente ridotta secondo il coefficiente di decurtazione stabilito dal suddetto articolo 12.
Art. 22
1. Gli operai permanenti che in seguito ad infortunio sul lavoro cessino dal servizio o siano mantenuti come temporanei, sono ammessi a far valere i titoli per il trattamento ordinario di quiescenza cui abbiano acquistato diritto, indipendentemente da quanto loro compete in base alla legge sugli infortuni.
2. Uguale diritto sono ammessi a far valere gli incaricati stabili se anche ad essi competa il trattamento della legge sugli infortuni.
Art. 23
1. L'operaio permanente o l'incaricato stabile, cessato dal servizio per inabilita' dovuta a lesione o malattia dipendente da causa unica, diretta ed immediata di servizio, ha diritto alla liquidazione di una pensione in base a 20 anni quando il servizio utile non superi 10 anni; quando li superi la pensione sara' calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni.
2. La stessa norma di liquidazione si applica nel calcolo della pensione di riversibilita' in seguito a morte dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile dipendente dalla causa suindicata.
3. Nella pensione suddetta, anche se diretta, non viene fatta riduzione alcuna per i diritti verso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.
4. Qualora per lo stesso evento di servizio spetti anche trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, e' data facolta' di optare per l'indennita' d'infortunio cumulata col trattamento ordinario di quiescenza eventualmente spettante, diminuito, se del caso, della quota parte di pensione di invalidita' o vecchiaia determinata come ai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, oppure per la pensione speciale stabilita dal presente articolo senza detrazione in nessun caso per pensione d'invalidita' e vecchiaia, ma verso formale rinunzia dell'indennita' d'infortunio.
5. In ogni caso il riconoscimento del diritto a pensione speciale da parte dello Stato non costituisce titolo al riconoscimento del diritto al trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, e viceversa.
Art. 24
1. La vedova del salariato pensionato o dell'operaio permanente od incaricato stabile morto dopo 20 anni di servizio calcolato ai sensi dell'art. 9, ovvero morto per causa di servizio, che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lui colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il salariato aveva compiuto l'eta' di cinquanta anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente, o la morte sia avvenuta per causa di servizio.
2. Gli orfani del salariato pensionato o dell'operaio permanente od incaricato stabile morto nelle condizioni previste nel precedente comma, che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, hanno diritto alla pensione, se maschi, fino al compimento del 18° anno di eta'; se femmine, finche' nubili e minorenni.
3. Alla vedova dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile morto dopo 10 anni e prima di 20 di servizio calcolato come sopra, la quale si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, spetta l'indennita' per una volta tanto nella stessa misura che avrebbe potuto spettare al marito.
4. In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennita' spetta in parti uguali ai figli maschi di eta' non superiore ai 18 anni e alle figlie nubili e minorenni.
5. Gli orfani della donna salariata morta in attivita' di servizio o in pensione, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dal presente articolo, hanno diritto all'indennita' o alla pensione anche se vivente il padre.
6. E' equiparata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.
Art. 25
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo riguardano gli orfani legittimi, e si applicano ai legittimati soltanto se il matrimonio susseguente od il decreto reale di legittimazione e' di data anteriore alla cessazione dal servizio dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile.
Art. 26
1. La pensione alla vedova o ai figli degli operai permanenti e degli incaricati stabili, morti in attivita' di servizio o in pensione, e' stabilita in base ad una aliquota della pensione che sarebbe spettata o che fu liquidata all'operaio od incaricato, nella misura seguente:
1° vedova: 50 per cento;
2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o piu' orfani, 60 per cento;
3° vedova con orfani aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due orfani, 65 per cento; con tre orfani, 70 per cento; con quattro o piu' orfani, 75 per cento;
4° quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e in ogni caso quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene calcolata come al precedente n. 3 e ripartita nel modo seguente: il 40 per cento della pensione diretta alla vedova e il rimanente diviso in parti eguali fra tutti gli orfani.
2. Per l'indennita' per una sola volta si applica la ripartizione stabilita dall'articolo 106 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895. n. 70.
3. Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procedera' alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.
4. Ai figli della donna salariata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al n. 2, salvo il disposto del successivo art.
28.
5. La pensione alla vedova con figli non puo' essere inferiore ad annue L. 600 e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non puo' essere inferiore alle L. 500.
Art. 27
1. La pensione alle persone di famiglia indicate negli articoli precedenti, superstiti dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile che abbia perduto la vita per causa di servizio, e' stabilita in base alle aliquote dell'art. 26, col minimo del 50 per cento.
Art. 28
ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20