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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1985, causa 275/83

Decisione
decisa il 1985-03-28
ECLI
ECLI:EU:C:1985:149

Epigrafe

Sentenza della Corte 28 marzo 1985 Nella causa 275/83, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consulente giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'aw. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, ricorrente, contro Regno del Belgio, rappresentato dal ministro delle relazioni estere a sua volta rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, convenuto, causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che, effettuando trattenute di contributi sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge a cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 2), e dell'art. 5 del trattato, LA CORTE composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(omissis)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 16 dicembre 1983, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 2), e dell'art. 5 del trattato CEE.
punto 2
L'art. 33 del regolamento n. 1408/71, nella versione del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU L 306, pag. 1), dispone che: « L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro ».
punto 3
Da tale disposizione risulta che dette trattenute possono essere effettuate dall'ente previdenziale di uno Stato membro soltanto nei confronti di assicurati sociali che, in contropartita, fruiscono delle prestazioni erogate in caso di malattia e maternità dall'ente previdenziale dello stesso Stato membro, competente per tali prestazioni. Per contro, dette trattenute non possono essere effettuate quando le prestazioni di cui trattasi non siano a carico di un ente previdenziale dello stesso Stato membro. Ciò si verifica nel caso degli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato membro e che, in forza degli artt. 27-32 del regolamento n. 1408/71, a motivo di tale residenza fruiscono delle prestazioni erogate dall'ente previdenziale competente di questo Stato membro.
punto 4
II presente ricorso della Commissione è diretto a far dichiarare che la legislazione belga contrasta con l'art. 33 del regolamento n. 1408/71 in quanto contempla trattenute di contributi, ai sensi di tale disposizione, anche nel caso in cui gli assicurati sociali interessati risiedano in uno Stato membro diverso dal Belgio e fruiscano, per tale motivo, delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali di quello Stato membro.
punto 5
La normativa belga in questione, vale a dire l'art. 121-10 della legge 9 agosto 1963 che istituisce e disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità (Moniteur belge del 1 e 2 novembre 1963, pag. 10555), modificato dall'art. 161 della legge 8 agosto 1980 relativa al bilancio preventivo 1979/80 (Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9463), dispone che venga effettuata, a decorrere dal 1 ottobre 1980, «Una trattenuta... sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge, nonché sui trattamenti sostitutivi o integrativi di dette pensioni.... La trattenuta viene effettuata in occasione di ogni pagamento della pensione o della prestazione, dall'ente debitore il quale ne è civilmente responsabile. Questo versa il gettito della trattenuta all'istituto nazionale dell'assicurazione malattia-invalidità entro un mese dall'effettuazione della trattenuta ».
punto 6
II governo belga non contesta che le suddette disposizioni vengono applicate anche agli assicurati sociali residenti in uno Stato membro diverso dal Belgio, né che esse contrastano, per tale motivo, con l'art. 33 del regolamento n. 1408/71. Esso ha rinunciato a formulare espresse conclusioni ed ha dichiarato di voler adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.
punto 7
In particolare, secondo il governo belga, esso aveva in un primo momento progettato di modificare la normativa in questione per mezzo di regolamenti, in base alla legge 6 luglio 1983 che attribuisce al re determinati poteri speciali. Tale progetto era stato però abbandonato, essendo divenuto manifesto che le modifiche necessarie avrebbero superato l'ambito della legge suddetta. In seguito, il governo aveva deciso di adeguare la legislazione nazionale al diritto comunitario in due modi: da un lato, avrebbe dato istruzioni agli enti debitori delle pensioni nel senso di non effettuare più le suddette trattenute nel caso di assicurati sociali residenti in un altro Stato membro. Dall'altro, avrebbe presentato d'urgenza un disegno di legge, il quale, in deroga al principio della prescrizione triennale vigente in materia d'i previdenza sociale, attribuisse alle persone interessate il diritto al rimborso delle trattenute effettuate in violazione dell'art. 33 del regolamento n. 1408/71 a decorrere dal 1o ottobre 1980, data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui trattasi.
punto 8
Dalle stesse osservazioni del governo belga risulta che la normativa in questione, al suo stato attuale, non risponde a quanto esige il diritto comunitario.
punto 9
II governo belga giustifica il ritardo nel conformarsi alle disposizioni dell'art. 33 del regolamento n. 1408/71 con le difficoltà incontrate sia nella scelta, sia nell'elaborazione di provvedimenti adeguati.
punto 10
Tale argomento va disatteso. In base alla costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
punto 11
Per questi motivi, si deve affermare che, effettuando trattenute di contributi sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge a cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 12
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce : 1) Effettuando trattenute di contributi sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge a cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE. 2) Le spese sono poste a carico del Regno del Belgio.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Kakouris Koopmans Everling Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 marzo 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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