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Sez. 2, Sentenza n. 11549 del 22/10/1992 (Rv. 479112 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora | Forma scritta - Necessità - Sollecitazioni verbali - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479112-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora

L'art. 2943 cod. civ., nell'attribuire efficacia interruttiva della prescrizione agli atti di costituzione in mora, si riferisce agli atti rivestiti della forma scritta, quali le intimazioni o richieste fatte per iscritto (art. 1219 cod. civ.), per cui non sono idonee ad interrompere la prescrizione le sollecitazioni verbali, neanche se la prova di queste possa essere indirettamente desunta da un atto scritto che ad esse abbia fatto riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)