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Sez. U, Ordinanza n. 10934 del 26/04/2025 (Rv. 674778-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674778-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. (Fattispecie relativa alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla società proprietaria di un ponteggio, la cui posa le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione di un'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto).

Cod. Civ. art. 2041, Legge 22/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)