Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 17/06/1966 Ud. (dep. 17/11/1966) Rv. 102863 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA- INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - DERIVANTE DA ERRORE CIRCA LE NORME SULLA COMPETENZA O DA ERRORE NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - DIVERSITA DI EFFETTI PER LA RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA- INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - DERIVANTE DA ERRORE CIRCA LE NORME SULLA COMPETENZA O DA ERRORE NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - DIVERSITA DI EFFETTI PER LA RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
I criteri e i limiti entro cui e dichiarabile dal giudice di appello la incompetenza per materia del primo giudice (art 33 cod proc pen), con annullamento della sentenza di questo e trasmissione degli Atti al PM (art 36 capoverso cod proc pen), vanno desunti dal coordinamento delle Disposizioni citate con il disposto dell'art 515, comma terzo, cod proc pen, per il quale se impugnante sia il solo imputato, il giudice dell'appello non puo dare al fatto una definizione giuridica che importerebbe lo spostamento della Competenza del giudice di primo grado. Pertanto, il giudice di appello puo e deve dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza del primo giudice quando questi, per errore circa le norme sulla Competenza, abbia giudicato un reato che per il suo nomen iuris esulava dalla propria Competenza; ma se il giudice di primo grado, per errore nella definizione giuridica del fatto, abbia contestato e giudicato un reato che per il suo nomen iuris rientrava nella propria Competenza, il giudice dell'appello non puo, in Mancanza di impugnazione del PM, dare al fatto una definizione giuridica che comporti una dichiarazione di incompetenza del primo giudice con conseguente trasmissione degli Atti al PM.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)