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Sez. 3, Sentenza n. 925 del 06/10/2015 Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 266013 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Mancata rimozione di opere stagionali - Autorizzazione al mantenimento delle strutture oltre il termine previsto dalla concessione demaniale stagionale, di cui all'at. 1, comma 42 della legge Regione Campania n. 16 del 2014 - Incidenza sul reato paesaggistico - Esclusione- - Delitto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266013-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari oltre il termine di scadenza stagionale del titolo concessorio demaniale, autorizzato dall'art. 1, comma 42, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, richiede necessariamente il concorrente titolo paesistico, la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la diversità dell'interesse protetto dalle disposizione del codice della navigazione rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambietale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 07/08/2014 num. 16 art. 1 com. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)