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Sez. 6, Sentenza n. 7705 del 03/04/1974 Ud. (dep. 29/10/1974) Rv. 128326 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - PROCEDIMENTO PENALE INIZIATO RITUALMENTE CONTRO IMPUTATO PRESENTE IN ITALIA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO L'ESTRADIZIONE CONCESSA PER DIVERSO REATO - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DI SPECIALITA.*
Stato
decisa il 1974-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128326-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - PROCEDIMENTO PENALE INIZIATO RITUALMENTE CONTRO IMPUTATO PRESENTE IN ITALIA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO L'ESTRADIZIONE CONCESSA PER DIVERSO REATO - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DI SPECIALITA.*

Il principio della specialita dell'estradizione non e applicabile quando il procedimento penale, che abbia avuto rituale inizio contro imputato presente in Italia, prima dell'estradizione ed indipendentemente dalla stessa, prosegue dopo la concessione dell'estradizione per un diverso reato. Se cosi non fosse, il fatto che l'imputato riesca a riparare all'estero basterebbe a paralizzare ogni attivita giudiziaria penale che lo riguardi, ed avrebbe il risultato di porlo in condizione di immunita, anche quando la sua presenza fisica non assuma un particolare interesse ai fini dell'Esercizio dell'Azione penale, ed anche quando siano state osservate le norme sulla notificazione degli Atti processuali all'imputato. (V 124887, 124220, anno 1973, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)