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Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 27/04/2026 (Rv. 677924-02)

SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Servitù altius non tollendi - Prescrizione - Non uso - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677924-02

SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE

Nella servitù altius non tollendi, in quanto servitù negativa, l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, con la conseguenza che il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto, successivamente ad un evento che lo ha violato e assume rilievo soltanto ove perduri per un periodo di oltre venti anni, comportando l'estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non si era verificata l'estinzione della servitù di non sopraelevazione per prescrizione, in quanto il manufatto in origine rimuovibile, costruito con tamponature in alluminio e vetro, era stato nel tempo sostituito da altro in legno e muratura, da considerarsi opera nuova rispetto al primo).

Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)