diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9426 del 06/07/1981 Ud. (dep. 24/10/1981) Rv. 150678 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DA ESTENDERSI ANCHE ALL'INGIUSTIZIA DEL PROFITTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150678-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DA ESTENDERSI ANCHE ALL'INGIUSTIZIA DEL PROFITTO - NECESSITÀ.*

Nel delitto di estorsione il dolo consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia e di costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa, con la consapevolezza di agire illegittimamente, e con il fine di conseguire un ingiusto profitto; pertanto il dolo va esteso anche alla ingiustizia del profitto. (Conf mass n 146342).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)