Sez. 1, Sentenza n. 6045 del 29/03/2016 (Rv. 639090 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fallimento dichiarato nel vigore dell'art. 67 l.fall., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, in consecuzione ad un concordato preventivo anteriore alla novella - Azione revocatoria fallimentare - Disciplina applicabile - Entità del periodo sospetto - Determinazione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell'art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella, l'entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell'apertura di quest'ultimo, attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 36, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)