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Sez. 2, Sentenza n. 1693 del 22/07/1965 (Rv. 313211 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - CONTRATTI MODIFICATIVI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313211-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - CONTRATTI MODIFICATIVI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*

I contratti che modificano le servitu e gli Atti di rinuncia alla medesima devono farsi per iscritto, a pena di nullita(art.1350 nn.4 e 5 C.C.). e pertanto irrilevante ai fini di una tacita rinunzia il silenzio osservato dal titolare del fondo dominante nella situazione dei luoghi contraria al suo diritto, posta in essere dal titolare del fondo servente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)