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Sez. L, Sentenza n. 5816 del 26/05/1995 (Rv. 492470 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di pensioni - Divieto di integrazioni plurime - Diritto alla cristallizzazione dell'ammontare della seconda o ulteriore pensione conseguito al 30 settembre 1983 - Condizioni - Requisito reddituale - Rilevanza ex sentenza n. 240 del 1994 - Influenza di quest'ultima ai fini della decisione del ricorso per cassazione - Presupposto - Deduzione nel ricorso della questione relativa a detto requisito.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492470-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La sopravvenienza di un requisito "nuovo" del diritto fatto valere in giudizio, che sia determinata dall'emissione di una declaratoria d'illegittimità costituzionale - o dell'avvento di una normativa d'interpretazione autentica - di una disposizione di legge, rimane ininfluente nel giudizio di legittimità ove il ricorso per cassazione non abbia messo in discussione la sussistenza di quel requisito. Pertanto, l'art. 11, comma ventiduesimo, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, alla cui stregua, in ipotesi di cumulo di pensioni già tutte integrate o integrabili al minimo, il diritto alla cosiddetta cristallizzazione della seconda (o ulteriore) pensione è subordinato al possesso - alla data del 30 settembre 1983 - di un reddito inferiore al limite di cui al primo comma dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, non influisce ai fini della decisione del ricorso per cassazione dell'I.N.P.S. (avverso sentenza affermativa del diritto del plurititolare di pensioni integrate al minimo a conservare nell'importo "cristallizzato" la pensione non più integrabile) ove l'istituto non abbia sollevato nella fase di merito alcuna questione in ordine alla condizione reddituale del pensionato né abbia denunciato in sede di ricorso il supposto difetto del requisito reddituale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)