diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 10829 del 24/04/2025 (Rv. 674617-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674617-01

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE

In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)