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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23095 del 28/07/2023 (Rv. 668688 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
Stato
decisa il 2023-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668688-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie - Rilevanza - Esclusione - Criteri di individuazione.

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, è irrilevante a tenore dell'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall, la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la "durevolezza" dell'esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti nel tempo dalla rimessa operata dal fallito; conseguentemente, non importa che il versamento sia affluito su di un conto affidato o meno, oppure sia stato eseguito in presenza di uno sconfinamento del correntista o nell'ambito della disponibilità, occorrendo, piuttosto, verificare in concreto se si sia prodotta, o meno, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente.

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)