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Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016 (Rv. 639557 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 - Scissione degli effetti per il notificato e il notificante - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639557-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)