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Sez. 2, Sentenza n. 14946 del 20/05/1977 Ud. (dep. 24/11/1977) Rv. 137355 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA - NELL'IPOTESI DI LATITANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137355-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA - NELL'IPOTESI DI LATITANZA - IRRILEVANZA.*

La latitanza, se non costituisce piu per il diritto vigente una condizione gravatoria per l'imputato, costituisce pur sempre uno stato di illegittimita che autorizza il legislatore a considerarla in alcuni casi un'aggravante del reato e che priva l'imputato di alcune garanzie processuali, anche se risultante per diverso procedimento e senza l'Obbligo di emanazione di un decreto di latitanza a differenza dello stato di irreperibilita. Se lo stato di latitanza perdura anche al momento dell'inizio del dibattimento, non e necessaria - e tanto meno a pena di nullita - la pronunzia della dichiarazione di contumacia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)