Sez. 5, Sentenza n. 16106 del 20/10/1978 Ud. (dep. 22/12/1978) Rv. 140657 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIUNIONE DI GIUDIZI - FATTISPECIE IN CUI E ECCEZIONALMENTE AMMESSA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIUNIONE DI GIUDIZI - FATTISPECIE IN CUI E ECCEZIONALMENTE AMMESSA.*
L'art 413 cod proc pen relativo alla riunione di giudizi di primo grado, applicabile in appello in virtu dell'art 519 cod proc pen, non lo e, di norma, al procedimento di Cassazione; tuttavia in forza dei poteri decisionali di merito attribuiti alla Corte suprema dall'ultimo comma dell'art 538 cod proc pen (come modificato dalla legge 18 giugno 1974 n 226) ai fini dell'applicazione di Disposizioni piu favorevoli, tale riunione e possibile, sia quando tali Disposizioni siano entrate in vigore dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia quando, pur essendo le Disposizioni stesse vigenti al momento della pronuncia di merito, non potevano essere applicate per difetto di presupposti anche solo di fatto: cio accade nella ipotesi di continuazione fra reati giudicati e reati giudicandi, quando il giudicato si formi dopo la chiusura del giudizio di appello relativo ai reati giudicandi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 530
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)