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Sez. 1, Sentenza n. 12919 del 29/09/2000 (Rv. 540608 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Occupazione di fatto di alloggio senza preventiva assegnazione - Provvedimento di rilascio intimato agli occupanti abusivi - Legittimità - Ricevimento da parte dell'ente proprietario o gestore dell'immobile dei canoni relativi agli alloggi occupati - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540608-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

L'occupazione e il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici in mancanza di un provvedimento di assegnazione non possono dare luogo ad alcun valido ed efficace rapporto tra l'ente proprietario o gestore dell'immobile e l'occupante, onde è legittimo il provvedimento di rilascio intimato all'occupante abusivo, a nulla rilevando che l'ente, caduto in errore a causa di un'omonimia col reale beneficiario, abbia consegnato l'alloggio a soggetto che non aveva conseguito il provvedimento di assegnazione ed abbia poi da quest'ultimo regolarmente percepito i relativi canoni, atteso che i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non sono invocabili quando sia stato il comportamento del terzo a far cadere in errore il soggetto nei cui confronti l'apparenza è invocata, né sono applicabili in casi in cui la legge stabilisce particolari procedimenti pubblicistici per determinare una specifica situazione giuridica, infungibile e non disponibile da parte della stessa amministrazione preposta al settore, come accade nell'ipotesi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, giacché, essendo ogni fase del concorso disciplinata da precise norme di legge, la protezione dell'affidamento si concreta proprio nell'osservanza e nella rilevanza del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo che istituisce o esclude la situazione abilitativa tutelata.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 1, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)