Sez. L, Sentenza n. 14966 del 20/11/2000 (Rv. 541891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Giudice di merito - Scelta delle fonti del proprio convincimento - Libertà - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il giudice di merito, se è libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento, ha tuttavia l'obbligo non solo di tener conto di tutti gli elementi regolarmente acquisiti al giudizio, ma anche di indicare il contenuto di tali fonti e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché in sede di legittimità sia possibile verificarne la congrua valutazione sotto i profili consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - della motivazione sufficiente e non viziata da errori logici o giuridici (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, nel decidere una controversia su differenze retributive, aveva ritenuto applicabile, in base all'oggetto sociale dell'impresa, il CCNL settore industriale a lavoratore inquadrato come dirigente di impresa commerciale, omettendo ogni apprezzamento in ordine agli elementi di prova addotti dall'impresa - propria natura commerciale a fini previdenziali, inquadramento lavorativo e previdenziale del lavoratore - e senza indicare ragioni preclusive per il loro esame).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)