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Sez. U, Sentenza n. 25761 del 02/12/2011 (Rv. 620435 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Rapporto di lavoro costituito all'estero con datore di lavoro domiciliato in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620435-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nel caso di rapporto di lavoro costituito all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, il lavoratore può, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 44/2001, convenire l'anzidetto datore dinanzi al giudice dello Stato in cui è domiciliato, potendo detta disposizione (prevalente sulla norma nazionale con essa incompatibile) essere derogata soltanto da una convenzione posteriore al sorgere della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello stesso Reg. CE citato. (Fattispecie in tema di rapporto lavorativo costituito in Russia presso l'Ambasciata italiana a Mosca, al fine di svolgere servizio di collaborazione consolare; la S.C., sul presupposto che il datore di lavoro convenuto era il Ministero degli affari esteri, ha dichiarato, in applicazione dell'enunciato principio, la giurisdizione del giudice italiano).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 19, Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)