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Sez. 2, Sentenza n. 310 del 15/02/1962 (Rv. 250475 - 01)

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - CONCESSIONE DI TRE GIORNI DI FERIE AI DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO UFFICI ELETTORALI - FESTIVITA CADENTI NEL PERIODO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1962-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250475-01

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - CONCESSIONE DI TRE GIORNI DI FERIE AI DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO UFFICI ELETTORALI - FESTIVITA CADENTI NEL PERIODO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - EFFETTI.*

Rettamente interpretando l'art 119 del tu della legge elettorale 30 marzo 1957 n 361, che prevede la concessione, anche per i privati datori di lavoro, ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigorè, deve ritenersi che, qualora, nel periodo delle operazioni elettorali, cadano una o piu festivita, lo speciale compenso debba essere egualmente corrisposto nella misura (tre giorni) inequivocabilmente fissata dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)