Sez. 2, Sentenza n. 9227 del 29/08/1991 (Rv. 473682 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo - In genere | Artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la controparte - Causa di invalidità del negozio - Sussistenza - Attività di verifica e di controllo per sventare l'errore - Possibile espletamento da parte dell'ingannato - Ininfluenza.
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo - In genere
In tema di dolo, quale vizio della volontà, gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente - idonei in concreto a trarre in inganno la controparte e tali che questa senza di essi non avrebbe stipulato il contratto - non cessano di essere causa di invalidazione del negozio solo perché il "deceptus" avrebbe potuto espletare una certa attività di verifica e di controllo per sventare l'errore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)