Sez. U, Sentenza n. 152 del 13/01/1978 (Rv. 389445 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME - ATTI FORMATI ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA IN ITALIA - REQUISITI - LEGALIZZAZIONE - NECESSITA - LIMITI - PROCURA AD LITES PER UN REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE EFFETTUATA DA UN NOTAIO TEDESCO - LEGALIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME - ATTI FORMATI ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA IN ITALIA - REQUISITI - LEGALIZZAZIONE - NECESSITA - LIMITI - PROCURA AD LITES PER UN REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE EFFETTUATA DA UN NOTAIO TEDESCO - LEGALIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'ultimo comma dell'art 17 della legge 4 gennaio 1968, n 15, nel porre la legalizzazione tra i requisiti indispensabili per l'utilizzazione nello stato degli Atti formati all'estero, fa salve le esenzioni dall'Obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o accordi internazionali. Conseguentemente, a norma dell'art 3 della convenzione 7 giugno 1967 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, resa esecutiva con legge 12 aprile 1973, n 176, non ha bisogno di legalizzazione l'autenticazione della sottoscrizione di una procura ad lites apposta da un notaio tedesco per un regolamento di giurisdizione da proporsi dinanzi alla Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 17, Tratt. Internaz. 07/06/1969 num. 3, Legge 12/04/1973 num. 176 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)