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Sez. 2, Ordinanza n. 24096 del 27/07/2026 (Rv. 679153-02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Accordo tra creditore ed espromittente - Causa - Assunzione del debito altrui - Intesa tra espromittente e debitore - Rilevanza - Ai fini della configurabilità dell'espromissione - Esclusione - Incidenza eventuale sui rapporti fra obbligato e terzo espromittente - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679153-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE

In tema di espromissione, l'unico accordo che rileva è quello tra creditore ed espromittente, la cui causa è costituita dall'assunzione del debito altrui, mentre l'eventuale intesa tra espromittente e debitore è irrilevante ai fini della configurabilità dell'espromissione e può incidere soltanto, se del caso, in una seconda fase, nei loro rapporti interni, fermo restando il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. dell'espromittente nei confronti del debitore quale obbligato solidale, ove quest'ultimo non sia stato espressamente liberato dal creditore.

Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)