Sez. 6, Sentenza n. 42767 del 18/09/2015 Cc. (dep. 23/10/2015) Rv. 264983 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Sostituzione della misura ex art. 276 cod. proc. pen. - Arresti domiciliari presso una struttura pubblica sanitaria - Indisponibilità alla protrazione del ricovero da parte della struttura - Ripristino della custodia in carcere - Illegittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
Non può essere disposto, a norma dell'art. 276 cod. proc. pen., il ripristino della custodia in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che la pericolosità del soggetto possa essere neutralizzata con gli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria solo perché questa, in un momento successivo alla collocazione dell'indagato presso di essa, rappresenti l'impossibilità di protrarre il ricovero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)