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Sez. 1, Sentenza n. 35215 del 07/10/2020 Cc. (dep. 10/12/2020) Rv. 280055 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di colloqui con detenuti non appartenenti al medesimo gruppo di socialità - Mero scambio di saluto – Violazione del divieto – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280055-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., per "comunicazione" deve intendersi il processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera dichiarazione di saluto di natura neutra. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato l'annullamento di sanzione disciplinare inflitta ad un detenuto che, sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen., aveva rivolto un saluto ad altro detenuto, sottoposto allo stesso regime).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)