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Sez. 3, Ordinanza n. 23598 del 20/07/2026 (Rv. 679465-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Sentenza "che chiude" il processo" ex art 91 c.p.c. - Configurabilità - Condanna del soccombente alle spese del relativo giudizio - Ammissibilità - Declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale - Soccombenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679465-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non rileva esclusivamente la soccombenza nel merito ma anche quella per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari "chiuda il processo" davanti al giudice, con la conseguenza che anche la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale configura una situazione di soccombenza (ancorché processuale), che legittima la condanna a rifondere le spese di lite alla controparte vittoriosa.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)