Sez. 2, Sentenza n. 846 del 10/02/1981 (Rv. 411338 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISPOSIZIONI SUI DISTACCHI E SULLA ALTEZZA EX ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONE - CARENZA DI PIANO REGOLATORE GENERALE - OPERATIVITA PER IL COMUNE DI VENEZIA - ESCLUSIONE - ATTUAZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA IN TALE COMUNE ATTRAVERSO LO SPECIALE REGIME DI TUTELA EX ART 6 DELLA LEGGE N 526 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISPOSIZIONI SUI DISTACCHI E SULLA ALTEZZA EX ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONE - CARENZA DI PIANO REGOLATORE GENERALE - OPERATIVITA PER IL COMUNE DI VENEZIA - ESCLUSIONE - ATTUAZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA IN TALE COMUNE ATTRAVERSO LO SPECIALE REGIME DI TUTELA EX ART 6 DELLA LEGGE N 526 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
L'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 (introduttivo dell'art 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150), nel dettare Disposizioni sui distacchi e sull'altezza dei fabbricati, subordina la sua applicabilita alla carenza di piano regolatore generale e, pertanto, non e operante per il comune di Venezia, munito del piano regolatore generale di cui al DPR 17 dicembre 1962, da considerare regolarmente approvato anche in Mancanza della contestuale adozione dei piani particolareggiati, per effetto dell'art 6 della legge 5 luglio 1966 n 526 che, sostituendo l'art 4 della legge 31 marzo 1956 n 294, ha fissato all'uopo un termine ulteriore (poi prorogato dallo art 1 della legge 8 aprile 1969 n 161 e dalle leggi regionali 5 dicembre 1972 n 13 e 18 gennaio 1974 n 3). Ne la disciplina dell'art 17 citato puo ricevere attuazione nel comune suindicato attraverso lo speciale regime di tutela per il medesimo previsto dall'art 6 della legge n 526 del 1966, sotto Forma di condizionamento dell'esecuzione di nuove opere al preventivo nulla-osta del magistrato alle acque, sia perche tale controllo e preordinato all'accertamento della rispondenza di dette opere alle prescrizioni del menzionato piano regolatore generale, sia perche, altrimenti, la legge n 526 del 1966 e quelle successive per Venezia sarebbero svuotate di contenuto.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 31/03/1956 num. 294 art. 4 CORTE COST., Regol. Locale 17/12/1962, Legge 05/07/1966 num. 526 art. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 08/04/1969 num. 161 art. 1, Legge Reg. Veneto 05/12/1972 num. 13, Legge Reg. Veneto 18/01/1974 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)